sabato 18 ottobre 2008

allontanamento cittadini comunitari




Oggi voglio parlarvi dell'allontanamento dei cittadini comunitari dall'Italia, quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato (art. 21 D.Lgs. nr. 30 del 2007).

Il provvedimento di allontanamento e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.

Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.

Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.
Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Qualora il cittadino dell'Unione allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione del Consolato Italiano, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Avverso il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.

In pratica:

Il cittadino comunitario da allontanare riceva una intimazione a lasciare il territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a 30 giorni.

Se non lascia il territorio nazionale commette un reato. Ma se adempie all'intimazione, lascia l'Italia, e poi vi rientra, non commette alcun reato.

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