lunedì 13 ottobre 2008

accendini fuori-legge

Accendino con sicurezza per bambini




Accendino privo di sicurezza per bambini







Accendino privo di sicurezza per bambini




Dall'11marzo 2008, in osservanza a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2007, è vietata la commercializzazione di accendini di fantasia e di accendini usa e getta privi del meccanismo di sicurezza per bambini (Child Resistant).

La Commissione preposta, nel definire il termine “accendini di fantasia” ha espressamente rilevato, con Decisione 2006/502/CE, che debbano intendersi per tali tutti quegli accendini che somiglino in qualche modo ad altri oggetti in grado di attirare in maniera ingannevole l'attenzione dei bambini e perciò, ma l'elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricordi:

· personaggi dei cartoni animati
· giocattoli
· armi
· orologi
· telefoni
· strumenti musicali
· veicoli
· corpi umani o parti del corpo umano,
· animali
· alimenti o bevande
e che al contempo possano produrre effetti come: musica, suonerie, luci, luci lampeggianti o che, ancora, presentino oggetti in movimento (spesso sono presenti negli accendini trasparenti) o altri effetti di svago e gioco. Tutto ciò, insomma, che e comporti un richiamo ingannevole per il bambino e quindi un rischio elevato nell’uso improprio da parte degli stessi.
Oltre a ciò, preme rilevare che, l'articolo 1, punto 2) della Decisione, disciplinante la materia, riferisce che per accendino di fantasia s'intende qualsiasi accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002. Ebbene, la norma sopra citata riferisce in modo chiaro e univoco che gli accendini di fantasia (novelty lighter) sono prodotti che producono fiamma, comunemente utilizzati per accendere sigarette, sigari e pipe.



In tale norma sono poi anche inclusi e quindi vietati i tutti quegli oggetti che possano incorporare un accendino – contenitori, custodie porta accendini e similari - che assomiglino in qualsiasi modo ad un altro oggetto che possa essere comunemente riconosciuto come attraente, che abbia effetti audio o luminosi, o possa essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 51 mesi.
Al contempo desideriamo evidenziare e sottolineare che invece sono di libera vendita, purché muniti di dispositivo Child Resistent, quegli accendini decorati che riportano a stampa loghi, etichette, decalcomanie, grafiche sia in stampa diretta o riprodotti con plastica termoavvolgente sull’accendino stesso.



Per accendino a prova di bambino (Child Resistent), secondo quanto prescritto dall'articolo 1, n. 3) della medesima Decisione s'intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d'età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d'ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l'accensione.



La violazione delle disposizioni vigenti in materia è sanzionata sulla base del Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), con particolare riferimento alla parte IV, Titolo I, art. 112: l'immissione in commercio di accendini non conformi alle prescrizioni di sicurezza è penalmente perseguibile con l'applicazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave, di un'ammenda da un minimo di 10.000,00 Euro ad un massimo di 50.000,00 Euro e con l'arresto fino ad 1 anno.



N.B. A partire dall'11 marzo 2008 è punita penalmente l'immissione in commercio degli accendini privi di sicurezza per bambini, in quanto considerati prodotti pericolosi.


Se li avete acquistati prima di tale data, teneteli in luogo sicuro, evitando che i bambini possano giocarvi. Non è punita la semplice detenzione di accendini privi di sicurezza dopo l'11 marzo 2008.



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