martedì 23 settembre 2008

guida senza patente

Oggi voglio soffermarmi sull'art. 116 del Codice della Strada che punisce la guida senza patente.
La guida senza patente è un reato punito con l'ammenda da euro 2257,oo ad euro 9032,00; la competenza è del Tribunale in composizione monocratica.
L'eventuale recidiva biennale comporta la pena dell'arresto fino ad 1 anno.
Analizziamo i casi di guida senza patente.

Si commette il reato di guida senza patente se:

  1. la patente di guida non è mai stata conseguita;
  2. la patente è stata revocata con provvedimento del Prefetto ( o dell'U.M.C.)
  3. la patente non è stata rinnovata per mancanza dei precritti requisiti a seguito di visita medica.

Ove sussistano i presupposti si procede al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.

Non si procede al sequestro se il veicolo può essere affidato ad altra persona idonea, prontamente reperibile, eventualmente indicata dal trasgressore, a carico del quale sono tutte le spese.

Se il veicolo appartiene a soggetto estraneo all'illecito, il mezzo gli viene immediatamente restituito.

Se il conducente dichiara di non avere momentaneamente con sè la patente, si applica lart. 180 comma 7 del C.d.S. con l'invito a presentare il documento ad un Ufficio di Polizia entro 30 giorni.

In caso di inosservanza del termine fissato (30 giorni) si contesta l'art. 180 comma 8 e, ove si accerti l'effettiva mancanza della patente, anche l'art. 116.

La sanzione per guida con patente revocata si applica solo se il provvedimento di revoca è stato notificato all'interessato.

L'art. 116 si applica anche se la patente in possesso del conducente è falsa; in tale caso il reato di guida senza patente concorre con quelli di cui agli articoli 482 o 489 C.P.

Nel caso di guida di ciclomotori senza avere conseguito il certificato di idoneità alla guida e senza essere titolare di patente, il documento di circolazione del veicolo viene trattenuto dall'Agente Accertatore e si procede al fermo amministrativo del ciclomotore per 60 giorni con affidamento ad un custode che lo terrà presso una depositeria.

Se la patente è solamente scaduta di validità ( art. 126 C.d.S.) è previsto il ritiro della patente che sarà inviata all'U.T.G. competente. In quest'ultimo caso è prevista solo una sanzione amministrativa ( pagamento in misura ridotta euro 148,00).

lunedì 22 settembre 2008

cani pericolosi



L'altra sera assisto ad una scena macabra.


Un povero bastardino viene azzannato da un dogo argentino, lasciato dal padrone libero di vagare senza museruola e guinzaglio.


Il proprietario del dogo, dall'aspetto poco curato e mal vestito, era quasi certamente un barbone.


Il piccolo bastardino se l'è cavata con qualche ferita alle zampe posteriori e tanta paura, grazie al pronto intervento di alcuni passanti che, impavidi, sono riusciti ad allontanare il cane aggressore.


Il proprietario del bastardino ha speso 250,00 euro in spese veterinarie, soldi che difficilmente gli verranno risarciti dal barbone.


Ma la cosa che premeva di più al padrone del cane aggredito era che al barbone fosse tolto il feroce cane ed affidato ad un canile.


Sono andato a controllare la normativa ( una ordinanza del Ministero della Salute) che viene prorogata di anno in anno con modifiche.


La riporto per esteso.









Ordinanza Ministero della Salute 14 gennaio 2008


Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani
(Pubblicata in G.U. 28 gennaio 2008 n. 23)


IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed animale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, che ratifica l'accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Vista l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» e successive modifiche;
Considerato che, salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, alla luce della moderna letteratura scientifica in materia, l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani può provocare paura e sofferenza tali da produrre reazioni di aggressività da parte degli animali stessi;
Considerato che l'ordinanza del Ministero della salute 12 dicembre 2006 concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani» e successive modifiche scade il 13 gennaio 2008 ed in attesa dell'emanazione di una disciplina organica in materia;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica, anche a seguito del verificarsi di episodi di aggressione alle persone da parte di cani nel corso del 2007;
Ordina:
Art. 1.
1. Sono vietati:
a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani appartenenti a incroci o razze di cui all'elenco allegato;
c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di sviluppare l'aggressività;
d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
e) gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare:
i) il taglio della coda fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro la prima settimana di vita;
ii) il taglio delle orecchie;
iii) la recisione delle corde vocali.
2. Il divieto di cui al punto 1, lettera e), non si applica agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria.


Art. 2.
1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, hanno l'obbligo di:
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui pubblici mezzi di trasporto.
2. I proprietari e i detentori di cani di razza di cui all'elenco allegato devono applicare il guinzaglio e la museruola ai cani sia quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico sia quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
3. Gli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati come cani guida.


Art. 3.
1. Chiunque possegga o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.


Art. 4.
1. Salvo quanto disposto dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e' vietato l'uso di strumenti che determinano scosse o impulsi elettrici sui cani, in quanto procura ansia, paura e sofferenza tali da produrre, tra gli effetti collaterali rilevati, reazioni di aggressività che possono tradursi in attacchi ingiustificati, morsicature ed aggressioni con gravi ripercussioni sull'incolumità pubblica.


Art. 5.
1. Si definisce cane con aggressività non controllata quel soggetto che, non provocato, lede o minaccia di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.
2. I servizi veterinari tengono aggiornato un archivio dei cani morsicatori e dei cani con aggressività non controllata rilevati, nonché dei cani di cui all'elenco allegato al fine di predisporre i necessari interventi di controllo per la tutela della incolumità pubblica.
3. L'autorità sanitaria competente, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale stabilisce:
a) i criteri per la classificazione del rischio da cani di proprietà con aggressività non controllata con i relativi parametri per la rilevazione;
b) i percorsi di controllo e rieducazione per la prevenzione delle morsicature;
c) l'obbligo per i proprietari dei cani cui al comma 1, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane;
d) ulteriori prescrizioni e misure atte a controllare o limitare il rischio di morsicature.
4. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e di cui al comma 1 del presente articolo:
a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinques del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
e) ai minori di 18 anni e agli interdetti o inabilitati per infermità
.
5. Il proprietario o il detentore di un cane di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), e di cui al comma 1 del presente articolo che non e' in grado di mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza deve interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell'animale stesso.
6. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, di protezione civile e dei vigili del fuoco.


Art. 6.
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle Amministrazioni competenti, secondo i parametri territoriali in vigore.
2. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dalla predetta pubblicazione.


Allegato
Elenco delle razze canine e di incroci di razze a rischio di aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente ordinanza:
American Bulldog;
Cane da pastore di Charplanina;
Cane da pastore dell'Anatolia;
Cane da pastore dell'Asia centrale;
Cane da pastore del Caucaso;
Cane da Serra da Estreilla;
Dogo Argentino;
Fila brazileiro;
Perro da canapo majoero;
Perro da presa canario;
Perro da presa Mallorquin;
Pit bull;
Pit bull mastiff;
Pit bull terrier;
Rafeiro do alentejo;
Rottweiler;
Tosa inu.


Il dogo argentino rientra tra le razze a rischio di aggressività.

Purtroppo il barbone era incensurato e non rientrava nella casistica prevista dall'art. 5 comma 4 della citata ordinanza.

Morale della storia:

il dogo argentino è rimasto con il suo padrone ed il proprietario del bastardino non ha potuto fare altro che presentare una querela per danneggiamento ( il cane è considerato una cosa mobile).

P.S.

Della polizza assicurativa per la responsbilità civile, neppure l'ombra!

incontri per adulti

Questa estate ho fatto un giro tra i vari annunci relativi ad incontri per adulti.







La maggior parte sono di uomini in cerca di donne.



Ma ci sono anche donne che cercano uomini (pochi),



uomini che cercano altri uomini



e donne che preferiscono donne.

Coppie in cerca di un terzo o di una terza comoda.


Non manca certamente la scelta.



Gli annunci più cliccati sono quelli accompagnati da foto.



Una vetrina on line di carne esposta in vendita.



Molte foto sono delle bufale.



Dietro splendide ragazze in abiti succinti si nascondono sorprese!







Ma gli annunci di donne che, stanche della solita routine ed in cerca di avventure, sono inserzioni veritiere o sono annunci mercenari se non addirittura truffe?







Ho deciso di fare una indagine.



Dopo avere navigato tra molti siti ed avere visionato molte foto, sono stato attratto da un annuncio relativo ad una donna raffinata alla ricerca di un compagno.



L'annuncio era telegrafico :"Raffinata cerca compagno", ma accompagnato da foto eloquenti:
















Dalle parti esibite sembra proprio una donna raffinata e di classe.

La immagino con i capelli color oro, lisci, lunghi fino alle spalle e gli occhi cerulei.

Una donna di cultura, slanciata, emancipata.

Comincio a fantasticare sul suo aspetto e la curiosità di conoscerla mi spinge a rispondere all'annuncio e contattarla via email.

Cosa può spingere una donna raffinata, di classe, che nella vita può avere tutto e tutti ai suoi piedi, a pubblicare un annuncio per trovare un compagno?



La risposta la trovate nell'email che ho ricevuto dalla Signora "RAFFINATA":


NON POTENDO RISPONDERE A TUTTI..CON LA DOVUTA ELEGANZA...DATO IL NUMERO DI E-MAIL CHE RICEVO..99 SU CENTO..DA PERSONE NON INTERESSATE..DATA LA MIA RICHIESTA..MOLTO ALTA...SONO COSTRETTA AD ESSERE MOLTO DIRETTA....per evitare lunghe contrattazioni..vado subito al dunque--500 E--solo in hotel--max 2 ore--A ********...CIAO







domenica 21 settembre 2008

guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo

Spero di fare cosa gradita a tutti i visitatori del mio sito, parlando oggi, della guida in stato di ebbrezza. Le recenti modifiche legislative hanno creato un pò di confusione negli utenti della strada, soprattutto, per quanto riguarda la confisca del veicolo.
Prima di passare in esame i vari articoli del Codice della Strada, voglio fare una importante premessa.
La CONFISCA è sempre ordinata dal giudice, ai sensi dell'art. 240 Codice Penale, con la sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. L'organo accertatore (Polizia di Stato, CC, Polizia Municipale etc.) non procede mai alla confisca ma, sussistendone i presupposti, può procedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.
Esaminiamo il testo dell'art. 186 Codice della Strada nella recente ultima modifica.

Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione dellapena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9.Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8
Veniamo ad esempi pratici.
Se vengo fermato alla guida di un veicolo ( autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore) e risulta un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro, la patente mi viene immediatamente ritirata dall'organo accertatore, che la invierà all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
L'organo accertatore può procedere al sequestro preventivo del veicolo ( finalizzato alla confisca) ex art. 321 c.p.p. quando vi sia il pericolo che la libera disponibilità del veicolo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati e sempre che il veicolo non appartenga a persona estranea alla violazione.
Se l'auto è intestata al padre ( vedasi carta di circolazione) ed il figlio viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore ad 1,5, non si può procedere al sequestro preventivo ( l'auto appartiene a persona estranea al reato); ma se il padre si trova in auto insieme al figlio, non è persona estranea al reato e dunque si può procedere ugualmente al sequestro preventivo.
Il sequestro preventivo costituisce comunque l'extrema ratio.
Vi si ricorre quando sussiste il pericolo di una nuova commisione del reato.
La legge vuole evitare che il proprietario estraneo al reato subisca il sequestro del veicolo.
Nel nostro esempio il padre proprietario del veicolo, che lo usa tutti i giorni per lavoro, si vedrebbe sequestrato il veicolo senza averne colpa, solo perchè ha prestato un Sabato sera l'auto al figlio.
Se non si procede al seuqestro preventivo, l'auto può essere guidata da altra persona idonea.
Esempio: un amico che si trova a bordo dell'auto della persona fermata in stato di ebbrezza. Sempre che l'amico sia persona idonea e cioè non si trovi anch'egli in stato di ebbrezza.
Se il veicolo non può essere guidato da persona idonea e non si procede al sequestro, viene fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore ( in questo caso non si tratta di sequestro. Il veicolo può essere ritirato in qualsiasi momento da persona idonea. Logicamente non può essere ritirato dal conducente sorpreso in stato di ebbrezza, al quale è stata ritirata la patente di guida).
Se vengo fermato alla guida di un veicolo ed ho un tasso inferiore ad 1,5 grammi per litro bisogna distinguere a seconda del veicolo condotto ( autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore).
Per gli autoveicoli non si può procedere al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
L'auto, dunque, è condotta da persona idonea oppure viene fatta trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciata in consegna al proprietario o gestore di essa.
Per i motoveicoli e ciclomotori, se vengo fermato con un tasso inferiore ad 1,5 grammi per litro, si procede al sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 213 comma 2 quinquies e sexies del Codice della Strada.
Ovviamente, in tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrtezza la patente viene ritirata (N.B. il certtificato di idoneità tecnica alla guida per i ciclomotori - il c.d. patentino- non è una patente e pertanto non si procede al ritiro).
Se si procede al sequestro preventivo del veicolo viene ritirata anche la carta di circolazione.
Da ultimo se il conducente del veicolo si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, è considerato ope legis con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro e si procede ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c.
Spero di essere stato chiaro.
Per eventuali dubbi lasciate un commento al post.
Cercherò di rispondere a tutti.