Spero di fare cosa gradita a tutti i visitatori del mio sito, parlando oggi, della guida in stato di ebbrezza. Le recenti modifiche legislative hanno creato un pò di confusione negli utenti della strada, soprattutto, per quanto riguarda la confisca del veicolo.
Prima di passare in esame i vari articoli del Codice della Strada, voglio fare una importante premessa.
La
CONFISCA è sempre ordinata dal giudice, ai sensi dell'art. 240 Codice Penale, con la sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza.
L'organo accertatore (Polizia di Stato, CC, Polizia Municipale etc.)
non procede mai alla confisca ma, sussistendone i presupposti, può procedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.
Esaminiamo il testo dell'art. 186 Codice della Strada nella recente ultima modifica.
Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223
2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione dellapena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9.Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8
Veniamo ad esempi pratici.
Se vengo fermato alla guida di un veicolo ( autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore) e risulta un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro, la patente mi viene immediatamente ritirata dall'organo accertatore, che la invierà all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
L'organo accertatore può procedere al sequestro preventivo del veicolo ( finalizzato alla confisca) ex art. 321 c.p.p. quando vi sia il pericolo che la libera disponibilità del veicolo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati e sempre che il veicolo non appartenga a persona estranea alla violazione.
Se l'auto è intestata al padre ( vedasi carta di circolazione) ed il figlio viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore ad 1,5, non si può procedere al sequestro preventivo ( l'auto appartiene a persona estranea al reato); ma se il padre si trova in auto insieme al figlio, non è persona estranea al reato e dunque si può procedere ugualmente al sequestro preventivo.
Il sequestro preventivo costituisce comunque l'extrema ratio.
Vi si ricorre quando sussiste il pericolo di una nuova commisione del reato.
La legge vuole evitare che il proprietario estraneo al reato subisca il sequestro del veicolo.
Nel nostro esempio il padre proprietario del veicolo, che lo usa tutti i giorni per lavoro, si vedrebbe sequestrato il veicolo senza averne colpa, solo perchè ha prestato un Sabato sera l'auto al figlio.
Se non si procede al seuqestro preventivo, l'auto può essere guidata da altra persona idonea.
Esempio: un amico che si trova a bordo dell'auto della persona fermata in stato di ebbrezza. Sempre che l'amico sia persona idonea e cioè non si trovi anch'egli in stato di ebbrezza.
Se il veicolo non può essere guidato da persona idonea e non si procede al sequestro, viene fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore ( in questo caso non si tratta di sequestro. Il veicolo può essere ritirato in qualsiasi momento da persona idonea. Logicamente non può essere ritirato dal conducente sorpreso in stato di ebbrezza, al quale è stata ritirata la patente di guida).
Se vengo fermato alla guida di un veicolo ed ho un tasso inferiore ad 1,5 grammi per litro bisogna distinguere a seconda del veicolo condotto ( autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore).
Per gli autoveicoli non si può procedere al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
L'auto, dunque, è condotta da persona idonea oppure viene fatta trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciata in consegna al proprietario o gestore di essa.
Per i motoveicoli e ciclomotori, se vengo fermato con un tasso inferiore ad 1,5 grammi per litro, si procede al sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 213 comma 2 quinquies e sexies del Codice della Strada.
Ovviamente, in tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrtezza la patente viene ritirata (N.B. il certtificato di idoneità tecnica alla guida per i ciclomotori - il c.d. patentino- non è una patente e pertanto non si procede al ritiro).
Se si procede al sequestro preventivo del veicolo viene ritirata anche la carta di circolazione.
Da ultimo se il conducente del veicolo si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, è considerato ope legis con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro e si procede ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c.
Spero di essere stato chiaro.
Per eventuali dubbi lasciate un commento al post.
Cercherò di rispondere a tutti.