sabato 18 ottobre 2008

allontanamento cittadini comunitari




Oggi voglio parlarvi dell'allontanamento dei cittadini comunitari dall'Italia, quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato (art. 21 D.Lgs. nr. 30 del 2007).

Il provvedimento di allontanamento e' adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.

Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.

Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.
Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Qualora il cittadino dell'Unione allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione del Consolato Italiano, e' punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Avverso il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.

In pratica:

Il cittadino comunitario da allontanare riceva una intimazione a lasciare il territorio nazionale entro un termine che non può essere inferiore a 30 giorni.

Se non lascia il territorio nazionale commette un reato. Ma se adempie all'intimazione, lascia l'Italia, e poi vi rientra, non commette alcun reato.

lunedì 13 ottobre 2008

accendini fuori-legge

Accendino con sicurezza per bambini




Accendino privo di sicurezza per bambini







Accendino privo di sicurezza per bambini




Dall'11marzo 2008, in osservanza a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2007, è vietata la commercializzazione di accendini di fantasia e di accendini usa e getta privi del meccanismo di sicurezza per bambini (Child Resistant).

La Commissione preposta, nel definire il termine “accendini di fantasia” ha espressamente rilevato, con Decisione 2006/502/CE, che debbano intendersi per tali tutti quegli accendini che somiglino in qualche modo ad altri oggetti in grado di attirare in maniera ingannevole l'attenzione dei bambini e perciò, ma l'elenco non è esaustivo, gli accendini la cui forma ricordi:

· personaggi dei cartoni animati
· giocattoli
· armi
· orologi
· telefoni
· strumenti musicali
· veicoli
· corpi umani o parti del corpo umano,
· animali
· alimenti o bevande
e che al contempo possano produrre effetti come: musica, suonerie, luci, luci lampeggianti o che, ancora, presentino oggetti in movimento (spesso sono presenti negli accendini trasparenti) o altri effetti di svago e gioco. Tutto ciò, insomma, che e comporti un richiamo ingannevole per il bambino e quindi un rischio elevato nell’uso improprio da parte degli stessi.
Oltre a ciò, preme rilevare che, l'articolo 1, punto 2) della Decisione, disciplinante la materia, riferisce che per accendino di fantasia s'intende qualsiasi accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002. Ebbene, la norma sopra citata riferisce in modo chiaro e univoco che gli accendini di fantasia (novelty lighter) sono prodotti che producono fiamma, comunemente utilizzati per accendere sigarette, sigari e pipe.



In tale norma sono poi anche inclusi e quindi vietati i tutti quegli oggetti che possano incorporare un accendino – contenitori, custodie porta accendini e similari - che assomiglino in qualsiasi modo ad un altro oggetto che possa essere comunemente riconosciuto come attraente, che abbia effetti audio o luminosi, o possa essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 51 mesi.
Al contempo desideriamo evidenziare e sottolineare che invece sono di libera vendita, purché muniti di dispositivo Child Resistent, quegli accendini decorati che riportano a stampa loghi, etichette, decalcomanie, grafiche sia in stampa diretta o riprodotti con plastica termoavvolgente sull’accendino stesso.



Per accendino a prova di bambino (Child Resistent), secondo quanto prescritto dall'articolo 1, n. 3) della medesima Decisione s'intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d'età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d'ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l'accensione.



La violazione delle disposizioni vigenti in materia è sanzionata sulla base del Codice del Consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), con particolare riferimento alla parte IV, Titolo I, art. 112: l'immissione in commercio di accendini non conformi alle prescrizioni di sicurezza è penalmente perseguibile con l'applicazione, salvo che il fatto costituisca reato più grave, di un'ammenda da un minimo di 10.000,00 Euro ad un massimo di 50.000,00 Euro e con l'arresto fino ad 1 anno.



N.B. A partire dall'11 marzo 2008 è punita penalmente l'immissione in commercio degli accendini privi di sicurezza per bambini, in quanto considerati prodotti pericolosi.


Se li avete acquistati prima di tale data, teneteli in luogo sicuro, evitando che i bambini possano giocarvi. Non è punita la semplice detenzione di accendini privi di sicurezza dopo l'11 marzo 2008.



martedì 7 ottobre 2008

Angelina Jolie a Genova




ANGELINA JOLIE





OTTONELLO ANNA RITA

Anche Genova ha la sua Angelina Jolie ( al secolo Ottonello Anna Rita).


Dal firmamento di stelle di Hollywood è precipitata, a bordo di uno scooter T-max, a scippare vecchiette e donne sole.


Solo nella giornata di Sabato, approfittando dei turisti in visita al Salone Nautico, ha firmato ben tre scippi. Una ventina quelli denunciati alla Polizia Genovese in due mesi.


La somiglianza tra le due donne è forte.


Ex ballerina di lap-dance in un locale del Levante Genovese, offriva alla vista dei clienti il proprio lato migliore ( il lato B), di cui andava fiera, aggrovigliata al palo del palco.


Amante dei vestiti griffati, di alberghi di lusso e della cocaina!


Adesso tra le fredde mura del carcere femminile di Pontedecimo non è sufficiente indossare solo il perizoma.