lunedì 15 dicembre 2008

conducente minorenne di ciclomotore e passeggero:quale sanzione?

Premesso che il minore di anni 18 non può trasportare passeggeri su ciclomotore, analizziamo i casi che possono presentarsi e le relative sanzioni.

1. Se il minorenne trasporta un passeggero su ciclomotore non omologato per due persone, si applica l'art. 170 comma 2 e 6 del Codice della Strada ( pagamento in misura ridotta euro 70,00 e fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni).


2. Se il minorenne trasporta un passeggero su ciclomotore omologato per due persone, si applica l'art. 115 comma 4 del Codice della Strada ( pagamento in misura ridotta euro 36,00 e fermo amministrativo per 30 giorni).

martedì 9 dicembre 2008

minorenni ed infrazioni al codice della strada


Oggi parliamo delle violazioni al Codice della Strada commesse materialmente da soggetto minorenne.
Su tali infrazioni occorre fare chiarezza in quanto spesso gli organi accertatori individuano ( facendo confusione) nel verbale il minore come trasgressore/conducente, ed allo stesso viene contestata la violazione, che successivamente viene notificata al proprietario del veicolo/responsabile solidale ed all’esercente la patria potestà sul trasgressore.
Tale procedimento è errato, e, come statuito dalla Corte di Cassazione (sentenza prima sez.ne civile n° 4286/02), comporta l’invalidità del verbale.
La S.C., infatti, ha rilevato come il minore di anni 18, in quanto giuridicamente “incapace”, non possa essere destinatario di alcuna contestazione formale (art. 2 legge n° 689/81 come espressamente richiamato dall’art.195 del C.d.S.).
Pienamente responsabile della violazione è sempre e solo l’esercente la patria potestà, il quale è tenuto alla sorveglianza sul minore, e risponde in genere dei danni prodotti dallo stesso.
Ne consegue che “trasgressore” in senso tecnico è proprio l’esercente la patria potestà, e non l’incapace, che deve invece essere citato esclusivamente nella parte narrativa del verbale, ove viene anche descritto il fatto. Qui va esplicato anche, ovviamente, il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale il verbale va contestato.
Pertanto la violazione dovrà essere imputata direttamente al genitore, individuato, si ribadisce, come trasgressore, ed al proprietario del veicolo, se soggetto diverso dall’esercente la patria potestà, come responsabile solidale.
In definitiva, la notifica al genitore di un verbale non redatto a suo carico non ha alcun valore, se non meramente conoscitivo.
Facciamo un esempio.
Se un minore trasporta un passeggero su ciclomotore, il trasgressore va individuato nel genitore esercente la potestà. Obbligato in solido è il soggetto proprietario del ciclomotore.
Nella redazione del verbale, dunque, il genitore sarà considerato trasgressore ed anche obbligato in solido se lo stesso è proprietario del ciclomotore.