mercoledì 29 agosto 2007

rientri nei Paesi extraue con la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dalle Poste Italiane.

Fino alla fine di ottobre chi è in attesa del rinnovo del suo permesso di soggiorno potrà programmare un viaggio tra l'Italia e il suo Paese d'origine con più facilità, senza più preoccuparsi, come succedeva in passato, che il volo di andata o ritorno non faccia scali in altri Paesi europei. La novità, illustrata il 7 agosto dal Viminale, arriva dopo le pressioni fatte dall'Italia alla Commissione europea perché anche nel resto d'Europa fosse riconosciuto il valore della ricevuta della domanda di rinnovo. Il risultato è una facilitazione temporanea, che permetterà fino al 30 ottobre di transitare in tutti gli aeroporti dell'Ue portando con sè il passaporto, la ricevuta rilasciata da Poste Italiane e il permesso scaduto. Francia, Spagna e Malta hanno fatto un passo in più, dando a chi attende il rinnovo in Italia anche la possibilità di passare nei loro porti , e questo avvantaggerà chi torna a casa via nave, utilizzando linee che hanno scali e cambi nei porti di questi Paesi mediterranei. Il diritto di transito non è stato invece riconosciuto per i collegamenti stradali o ferroviari e quindi, ad esempio, ai cittadini ucraini che vogliono tornare a casa non rimarrà che trovare un biglietto aereo. Le novità riguardano solo chi attende il rinnovo. Chi ha chiesto il permesso per la prima volta dopo essere entrato in Italia per lavoro o per un ricongiungimento familiare dovrà rispettare regole più rigide: uscita e reingresso in Italia dallo stesso valico di frontiera e viaggio che non preveda il transito in altri Paesi Schengen. Bisognerà inoltre portare con sé il passaporto col visto dal quale si deduce il motivo del soggiorno in Italia e la ricevuta dell'ufficio postale, che verranno timbrati dalla polizia sia all'uscita che al reingresso in Italia

giovedì 2 agosto 2007

ausiliari del traffico e multe

Cassazione: gli ausiliari del traffico possono solo fare multe per divieto di sosta.
La Corte di Cassazione (Sent. n. 18186/2006) ha stabilito che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare solo le violazioni a norme del codice della strada in materia di sosta.
Gli ermellini hanno precisato che, seppur vero, che il legislatore ha stabilito che "determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della P.A., in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani", detto potere deve essere limitato alle sole violazioni del Codice della Strada inerenti la sosta dei veicoli. La Corte ha poi precisato che per le altre violazioni, come ad esempio, la circolazione di auto private in corsie riservate ai mezzi pubblici, "l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all'art. 17, co. 132, della cit. legge n. 127 del 1997".
Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un automobilista, il quale era stato multato per aver circolato su una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.