mercoledì 27 maggio 2009

trenini turistici



Si definiscono trenini turistici i complessi di veicoli finalizzati esclusivamente al
trasporto su strada di persone per interessi turistico-ricreativi e attrezzati in
modo da renderli idonei a tale utilizzazione. I trenini turistici sono complessi di veicoli con caratteristiche atipiche, ai sensi dell’art. 59 del codice della strada; essi sono composti da un autoveicolo idoneo al traino e fino a tre rimorchi, ai sensi della legge 1 agosto 2003, n. 214. Ai fini della circolazione sulla strada, come definita dall’art. 2, comma 1 del Nuovo codice della strada, per condurre i trenini turistici di cui all’art. 1 è necessario, conformemente a quanto previsto dall’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40/T, essere in possesso della patente di guida della categoria B+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è uguale o inferiore a 8, ovvero della categoria D+E se il numero complessivo dei passeggeri trasportabile è superiore a 8. I trenini turistici sono destinati esclusivamente al trasporto di passeggeri seduti.
Essi possono circolare esclusivamente su percorsi prestabiliti ed approvati dal competente ente territoriale, sentito l’ente proprietario della strada. La composizione minima in esercizio di un trenino turistico comprende l’autoveicolo e almeno un rimorchio. Guidare un trenino turistico con patente diversa dalla B+E ovvero D+E ( a seconda del numerodei passeggeri trasportabili), comporta l'applicazione dell'art. 125 del Codice della Strada( sospensione della patente da 1 a 6 mesi e sanzione di euro 155,00; il trasgressore non può essere autorizzato a condurre il veicolo fino al luogo di ricovero dato che non è abilitato alla guida di quel veicolo).

luce lampeggiante blu

Prima di tutto, occorre fare una precisazione, in quanto, tra le Forze dell'Ordine, regna, sull'argomento, incertezza.

Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è di libera vendita e può essere acquistato da chiunque. Viene punito, ai sensi del Codice della Strada, l'utilizzo abusivo.

L'art. 177 comma 1 e 4 del Codice della Strada punisce con la sanzione da euro 78,00 ad euro 311,00 ( pagamento oltre i 60 giorni euro 155,50) il conducente di veicolo non adibito a servizio di Polizia, antincendio, autoambulanza, trasporto di plasma ed organi, che fa uso del dispositivo supplementare di allarme ovvero del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a lucelampeggiante blu.

I dispositivi utilizzati abusivamente non possono essere sequestrati dalle Forze dell'Ordine. Si deve comunque intimare al conducente di rimuoverli immediatamente e di non farne assolutamente uso.Se i dispositivi supplementari sono installati in modo permanente, si contesta anche la violazionedell'art. 71 comma 1 e 6 (Circolazione con veicolo non conforme alle prescrizioni che prevede unasanzione da euro 78,00 ad euro 311,00). Oltre ai veicoli citati, sono legittimati all'uso dei dispositivi supplementari, i veicoli della protezione civile, i veicoli del soccorso alpino e speleologico del CAI e degli organismi equivalenti della Regione Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.Le suddette attività antincendio, di Polizia, di Protezione Civile devono essere svolte da soggetti Pubblici, per cui gli organi privati non hanno titolo ad utilizzare i dispositivi supplementari. L'installazione dei dispositivi non comporta visita e prova UMC, ma dalla carta di circolazione deve risultare il tipo di servizio o di trasporto cui il veicolo è adibito.

In definitiva un privato può liberamente acquistare il dispositivo supplementare

di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ed utilizzarlo sul veicolo solo nelle

aree private.