mercoledì 27 maggio 2009

luce lampeggiante blu

Prima di tutto, occorre fare una precisazione, in quanto, tra le Forze dell'Ordine, regna, sull'argomento, incertezza.

Il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è di libera vendita e può essere acquistato da chiunque. Viene punito, ai sensi del Codice della Strada, l'utilizzo abusivo.

L'art. 177 comma 1 e 4 del Codice della Strada punisce con la sanzione da euro 78,00 ad euro 311,00 ( pagamento oltre i 60 giorni euro 155,50) il conducente di veicolo non adibito a servizio di Polizia, antincendio, autoambulanza, trasporto di plasma ed organi, che fa uso del dispositivo supplementare di allarme ovvero del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a lucelampeggiante blu.

I dispositivi utilizzati abusivamente non possono essere sequestrati dalle Forze dell'Ordine. Si deve comunque intimare al conducente di rimuoverli immediatamente e di non farne assolutamente uso.Se i dispositivi supplementari sono installati in modo permanente, si contesta anche la violazionedell'art. 71 comma 1 e 6 (Circolazione con veicolo non conforme alle prescrizioni che prevede unasanzione da euro 78,00 ad euro 311,00). Oltre ai veicoli citati, sono legittimati all'uso dei dispositivi supplementari, i veicoli della protezione civile, i veicoli del soccorso alpino e speleologico del CAI e degli organismi equivalenti della Regione Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.Le suddette attività antincendio, di Polizia, di Protezione Civile devono essere svolte da soggetti Pubblici, per cui gli organi privati non hanno titolo ad utilizzare i dispositivi supplementari. L'installazione dei dispositivi non comporta visita e prova UMC, ma dalla carta di circolazione deve risultare il tipo di servizio o di trasporto cui il veicolo è adibito.

In definitiva un privato può liberamente acquistare il dispositivo supplementare

di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu ed utilizzarlo sul veicolo solo nelle

aree private.

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