L'art. 87 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La violazione di tale didposizione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3098,00. ( art 17 bis T.U.L.P.S. in relazione all'art.30 cmma 5 D. L.vo 114/98).
Il pagamento in misua ridotta è di euro 1032,00 (doppio del minimo).
E' dunque vietato in modo assoluto esercitare l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ( in un posteggio od in forma itinerante) ponendo in vendita bevande alcoliche.
E' prevista la sanzione accesssoria della sospensione dell'attività ( sempre che il trasgressore sia titolare di attività soggetta ad autorizzazione). Qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazzione ( un privato vende in forma ambulante bevande alcoliche in occasione di una festa cittadina), il Pubblico Ufficiale che ha proceduto all'accertamento della violazione, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Questore.
mercoledì 4 giugno 2008
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1 commento:
E se vendo dal mio camper che succede? non tocco il suolo pubblico!
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