
L'articolo 691 del Codice Penale recita: "Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio".
Giova subito precisare che la competenza per tale reato è passata al Giudice di Pace. La pena dell'arresto è stata sostituita dalla pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516,00 ad euro 2.582,00 o dalla permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero dalla pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.
Si tratta di una norma che mira a prevenire l'alcoolismo ed i delitti commessi in stato di ubriachezza. La norma non vieta il bere sano ma l'insano bere.
Qualora il reato sia commesso dall'esercente un'osteria od un altro pubblico spaccio di cibi o bevande ( bar, ristoranti etc.), la condanna importa la sopensione dall'esercizio.
E’ importante sottolineare che, in conseguenza alla condanna per il reato previsto dall'art. 691, ai sensi dell’art. 4, 2° comma, lett. c) della legge 25.8.1991, n. 287, si ha la revoca dell’iscrizione al REC (condizione essenziale per avere l’autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), e che, ai sensi dell’art. 92 TULPS, non è possibile il rilascio di una licenza di polizia.
Nessun commento:
Posta un commento