L'art.423 bis del Codice Penale punisce con la reclusione da quattro a dieci anni "Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui".
Il secondo comma aggiunge che se l'incendio è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal 1° e 2° comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danni su aree protette.
L'ultimo comma dell'art. 423 bis recita, infine, che le pene previste dal 1° e 2° comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
venerdì 27 luglio 2007
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