domenica 21 settembre 2008

guida in stato di ebbrezza e confisca del veicolo

Spero di fare cosa gradita a tutti i visitatori del mio sito, parlando oggi, della guida in stato di ebbrezza. Le recenti modifiche legislative hanno creato un pò di confusione negli utenti della strada, soprattutto, per quanto riguarda la confisca del veicolo.
Prima di passare in esame i vari articoli del Codice della Strada, voglio fare una importante premessa.
La CONFISCA è sempre ordinata dal giudice, ai sensi dell'art. 240 Codice Penale, con la sentenza di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza. L'organo accertatore (Polizia di Stato, CC, Polizia Municipale etc.) non procede mai alla confisca ma, sussistendone i presupposti, può procedere al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 c.p.p.
Esaminiamo il testo dell'art. 186 Codice della Strada nella recente ultima modifica.

Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool
1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad untasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro(g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da tre mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.
La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio.
Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione dellapena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'art. 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c).La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9.Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8
Veniamo ad esempi pratici.
Se vengo fermato alla guida di un veicolo ( autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore) e risulta un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro, la patente mi viene immediatamente ritirata dall'organo accertatore, che la invierà all'Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
L'organo accertatore può procedere al sequestro preventivo del veicolo ( finalizzato alla confisca) ex art. 321 c.p.p. quando vi sia il pericolo che la libera disponibilità del veicolo possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati e sempre che il veicolo non appartenga a persona estranea alla violazione.
Se l'auto è intestata al padre ( vedasi carta di circolazione) ed il figlio viene trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore ad 1,5, non si può procedere al sequestro preventivo ( l'auto appartiene a persona estranea al reato); ma se il padre si trova in auto insieme al figlio, non è persona estranea al reato e dunque si può procedere ugualmente al sequestro preventivo.
Il sequestro preventivo costituisce comunque l'extrema ratio.
Vi si ricorre quando sussiste il pericolo di una nuova commisione del reato.
La legge vuole evitare che il proprietario estraneo al reato subisca il sequestro del veicolo.
Nel nostro esempio il padre proprietario del veicolo, che lo usa tutti i giorni per lavoro, si vedrebbe sequestrato il veicolo senza averne colpa, solo perchè ha prestato un Sabato sera l'auto al figlio.
Se non si procede al seuqestro preventivo, l'auto può essere guidata da altra persona idonea.
Esempio: un amico che si trova a bordo dell'auto della persona fermata in stato di ebbrezza. Sempre che l'amico sia persona idonea e cioè non si trovi anch'egli in stato di ebbrezza.
Se il veicolo non può essere guidato da persona idonea e non si procede al sequestro, viene fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore ( in questo caso non si tratta di sequestro. Il veicolo può essere ritirato in qualsiasi momento da persona idonea. Logicamente non può essere ritirato dal conducente sorpreso in stato di ebbrezza, al quale è stata ritirata la patente di guida).
Se vengo fermato alla guida di un veicolo ed ho un tasso inferiore ad 1,5 grammi per litro bisogna distinguere a seconda del veicolo condotto ( autoveicolo, motoveicolo, ciclomotore).
Per gli autoveicoli non si può procedere al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
L'auto, dunque, è condotta da persona idonea oppure viene fatta trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciata in consegna al proprietario o gestore di essa.
Per i motoveicoli e ciclomotori, se vengo fermato con un tasso inferiore ad 1,5 grammi per litro, si procede al sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 213 comma 2 quinquies e sexies del Codice della Strada.
Ovviamente, in tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrtezza la patente viene ritirata (N.B. il certtificato di idoneità tecnica alla guida per i ciclomotori - il c.d. patentino- non è una patente e pertanto non si procede al ritiro).
Se si procede al sequestro preventivo del veicolo viene ritirata anche la carta di circolazione.
Da ultimo se il conducente del veicolo si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti etilometrici, è considerato ope legis con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro e si procede ai sensi dell'art. 186 comma 2 lett. c.
Spero di essere stato chiaro.
Per eventuali dubbi lasciate un commento al post.
Cercherò di rispondere a tutti.

39 commenti:

Anonimo ha detto...

salve,
volevo chiedere un tuo parere per cortesia
il 24 /08 c.a. mio marito è stato fermato in stato di ebbrezza(tasso alcolemico 2 e 1,93),perciò la nostra macchina nuova di zecca(uscita un mese prima dalla concessionaria)è in sequestro preventivo;l'intestatario della carta di circolazione è mio marito ma nella finanziaria finalizzata all'acquisto dell'auto io sono coobligata quindi devo pagare anche io,volevo chiederti dato che la macchina è anche mia la confisca potrà essere definitiva?se così fosse non si verrebbe a ledere la mia proprietà personale dato che è anche mia?non posso rimetterci anche io!un'ultima cosa:la confisca viene decisa nell'udienza preliminare(quindi a breve spero) o in sede di processo(l'anno prossimo)
scusa se mi sono dilungata
ciao grazie
maria

alberto ha detto...

In settembre 2008 viene contestato l'art. 186, comma 2, lett c.
Non avviene confisca e, per il momento non c'è alcun provvedimento prefettizio.
Allo stato attuale il trasgressore è solo senza patente poichè gli è stata ritirata al momento del rilevamento.
Per evitare il grave danno della confisca (il veicolo vale €60.000,00)è possibile venderlo? Se sì, si rivarranno sul prezzo?
Mi sembra una norma in violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Grazie, Alberto

cartesio113 ha detto...

X Alberto.

Da quello che scrivi deduco che a Settembre 2008 al conducente è stata contestata la violazione di cui all'art. 186 comma 2 lett. c ( tasso superiore ad 1,5). Se all'atto della contestazione, l'organo accertatore non ha proceduto al sequestro preventivo del veicolo ( tu lo chiami confisca, ma la confisca è ordinata dal giudice con la sentenza di condanna), ciò può essere dovuto ad uno dei seguenti casi: o il veicolo appartiene a persona estranea al reato ( il conducente ubriaco non è il proprietario del veicolo) oppure perchè non vi era il pericolo che la libera disponibilità del veicolo potesse aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Il trasgressore è attualmente senza patente in quanto gli è stata ritirata ed inviata all'Ufficio Territoriale del Governo ( leggi ex Prefettura).
Non essendovi stato il sequestro preventivo, il proprietario ha la disponibilità piena del veicolo, e ,quindi, può anche venderlo.
La confisca è obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p.ed è ordinata dal giudice con la sentenza di condanna.
Tra il momento della denuncia penale (Sett. 2008) ed il momento del processo vero e proprio possono trascorre anche anni e non è detto che il processo si concluda con una sentenza di condanna; potrebbe esservi anche una sentenza di assoluzione. Il trasgressore nel tuo caso ha sulla testa una sorta di spada di Damocle, ma l'auto la può vendere, salvo poi, nel caso di condanna, una confisca per equivalente ( paga una somma di denaro equivalente al valore del veicolo; da stabilire se il valore del veicolo da calcolare è quello di Sett. 2008 oppure quello della data della sentenza di condanna es. 2010. Nell'arco dei due anni il veicolo di 60.000,00 euro si è sicuramente svalutato!).
Sicuramente è una legge da rivedere.
Per esempio potrebbe essere previsto per la guida in stato di ebbrezza con valore superiore ad 1,5, il sequestro penale del veicolo, l'arresto obbligatorio in flagranza ed il processo per direttissima.
Se il giorno dopo alla direttissima ti condannano, ti confiscano il veicolo.
Se ti assolvono, ti lasciano il veicolo.
Almeno si sa subito di che morte si deve morire!!!!!

cartesio113 ha detto...

Cara Maria,
scusa, in primis, il ritardo della risposta.
Esprimo il mio modesto parere in merito al tuo quesito.
L'organo accertatore ha proceduto al sequestro preventivo del veicolo( che bisogna applicare con buon senso restando sempre l'extrema ratio) in quanto dalla carta di circolazione ( unico documento relativo alla proprietà del veicolo all'atto della contestazione) tuo marito risultava proprietario.
Se dalla carta di circolazione il veicolo fosse risultato in comproprietà ( tu e tuo marito) non avrebbero sicuramente proceduto al sequestro preventivo.Tu sei persona estranea al reato.
Una precisazione: il fatto di avere comprato l'auto in contanti ( ma chi la compra oramai al giorno d'oggi in contanti?) o tramite finanziamento, è indifferente! Se con la sentenza di condanna è ordinata la confisca,il proprietario continua a pagare il finanziamento. Come si continuano a pagare le rate durante la fase del sequestro preventivo.
Ma non demordere. La confisca è ordinata con la sentenza di condanna. E se tuo marito fosse assolto!!! In questo caso non si procederebbe alla confisca.
Rivolgiti ad un buon avvocato e se tuo marito è la prima volta che guida in stato di ebbrezza e non vi è il pericolo che commetta nuovamente il reato, durante la fase pre-processuale (adesso) chiedi il riesame del decreto di sequestro preventivo, facendo presente che anche tu paghi il finanziamento. Almeno,fino al giudizio, hai nuovamente la disponibilità del veicolo.
Il procediemtno può terminare all'udienza preliminare o in sede di processo. All'udienza preliminare si decide allo stato degli atti. Fai presente, a seconda dei casi, al G.U.P. ( giudice dell'udienza preliminare) o al giudice del dibattimento, la tua situazione ( sei obbligata a pagare anche tu)e dovrebbero esserci buone possibilità di evitare la confisca od almeno, per la parte di responsabilità di tuo marito, pagare una somma di denaro equivalente alla metà del valore del veicolo.

Anonimo ha detto...

...niente udienza preliminare per la violazione art.186 C.d.S.!!!

Anonimo ha detto...

Salve,
non ho le idee chiare,
se un operatore di Polizia Municipale, non ha in dotazione l'etilometro (e ne è privo anche il suo ufficio) come procede nel caso in cui ferma per controllo un autoveicolo e alla guida vi un automobilista con sintomi da alcool.
ti ringrazio Nicola

Unknown ha detto...

Caro Cartesio,

mi trovo nella stessa situazione del marito della signora Maria con l'unica differenza che il fideiussore del finanziamento è mia mamma sebbene la carta di circolazione sia intestata a me. Secondo lei ho qualche possibilità di riavere indietro la mia autovettura?

grazie in anticipo

ilaria

cartesio113 ha detto...

Cara Ilaria
quando si procede al sequestro preventivo del veicolo, l'unico documento a disposizione degli Operatori, che testimonia la proprietà del medesimo, è la Carta di circolazione. Se il conducente trasgressore è anche proprietario dell'autoveicolo ed il tasso alcolico è superiore ad 1,5 g/l, l'organo accertatore può procedere al sequestro preventivo.
Il tuo problema è il seguente: sei proprietaria solo perchè risulti tale dalla carta di circolazione;
ma in realtà (da quanto ho capito) chi paga le rate è tua madre ( la quale ha stipulato anche un contratto di fideiussione).
Il danneggiato reale dal sequestro è tua madre.
Ora se tua madre si fosse intestata il veicolo, nulla quaestio. Non avrebbero potuto procedere al sequestro preventivo.
Se il veicolo fosse stato in comproprietà, stesso risultato: nessun sequestro perchè verrebbe danneggiata anche tua madre, persona estranea.
Al processo spiega la reale situazione e speriamo nel buon senso del giudice...

Unknown ha detto...

caro cartesio,

ti ringrazio molto per la tua celere risposta...intanto incrocio le dita aspettando una risposta del giudice...

un saluto!!!

ilaria

cartesio113 ha detto...

Cara Ilaria
tienimi aggiornato sulla tua situazione.
Il Codice della Strada è una materia in continua evoluzione ed il Governo ( di qualunque colore esso sia) si dimostra molto senssibile nel cercare di debellare il fenomeno dei morti sulle strade, cercando strumenti adeguati. E' di questo pomeriggio la notizia che il Governo varerà nuove norme per cercare di evitare che continuino le stragi del Sabato Sera. Troppi morti ( 27) nell'ultimo week-end.
Può darsi che le norme relative al sequestro preventivo del veicolo e successiva confisca vengano abrogate, in quanto risultate inefficaci a combattere il fenomeno, e siano cercate soluzioni alternative.
Un saluto
ed incrociamo le dita.

cartesio113 ha detto...

Caro Nicola,
scusa per il ritardo nella risposta.
Nel caso in cui la Pattuglia alla quale appartiene l'organo accertatore non abbia in dotazione l'etilometro e quest'ultimo non sia presente neppure presso l'Ufficio, al conducente può essere sempre contestato lo stato di ebbrezza in base ai sintomi manifestati ( alito vinoso, frasi sconnesse, difficoltà di deambulazione.....)
Questo tipo di contestazione ( sintomatica) è una extrema ratio.
Quasi tutti gli Uffici di Polizia sono oramai dotati di apparecchiature omologate.
E' evidente che con la contestazione sintomatica non puoi determinare con esattezza il tasso alcolemico del conducente ( in altre parole il conducente è ubriaco, ma non potendo sapere se il tasso è superiore a 1,5 g/l, non procedi al sequestro preventivo dell'autoveicolo, sempre che gli appartenga).

Unknown ha detto...

Ciao Cartesio!!
il giudice di pace si è messo una mano sulla coscienza...il 16 gennaio riavrò la mia auto in affidamento...ancora non so i dettagli...intanto festeggio...ti tengo informato sugli svolgimenti futuri

Grazie

Ilaria

cartesio113 ha detto...

Per Ilaria

Sono contento!!!

Speriamo che vada tutto bene...

zippi ha detto...

salve ,
in data 23/09/08 sono stato fermato da una patuglia di Carabinieri che mi hanno contestarto art.186 let.C dato che avevo ( a parer loro ) 1,86 gr/lt nel sangue di alcool. ritiro immediato patente e sequestro preventivo veicolo . dopo pochi giorni il GIP mi ha incaricato come custode del veicolo finoa sentenza . A breve mi è arrivato decreto penale di condanna dove mi si diceva che la patente mi veniva ritirata per 12 mesi , dovevo pagare un ammenda di 4300 euro e la confisca del mio veicolo ! io ho impugnato la sentenza e andro' a processo. Ho fatto richiesta di dissequestro ( io sono intestatario del mezzo , non ho ne leasing ne nulla ) sono agente di commercio ma mi è stata rifiutata !
Se nessun giudice si accorgera' della manifesta FONDATEZZA di incostituzionalità saraà un bel casino !
luca

cartesio113 ha detto...

Per ZIPPI

Per accertare la guida in stato di ebbrezza vengono effettuate, tramite apparecchiatura omologata, due prove a distanza di almeno cinque minuti. Ogni apparecchiatura ( la Polizia Stradale utilizza il mod. Arul) è dotata di numero di matricola e revisionata periodicamente. Se vi è divergenza di valori tra la prima e la seconda prova ( e la divergenza è quasi sempre la regola) si tiene conto della prima prova, in quanto è quella più vicina al momento in cui il conducente è stato sorpreso alla guida. Se la prima prova evidenzia un tasso alcolemico di 2,39 g/l e la seconda un tasso di 2,16 g/l,prevale l'accertamento del tasso di 2,39 g/l. Se alla prima prova il tasso è di 1,4 e alla seconda di 1,61, si tiene conto del valore di 1,4 e non si può contestare la lettera c ( superiore ad 1,5).
Il Governo, per arginare il reato di guida in stato di ebbrezza, ha usato il pugno duro, prevedendo, in caso di condanna, la confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si tratta di una scelta legislativa. Fatta la legge e trovato l'inganno: i furbi la fanno franca.
Se proprietaria del veicolo è la nonna ottuagenaria, al conducente sorpreso in stato di ebbrezza viene ritirata la patente di guida, ma il veicolo, in caso di condanna, non viene confiscato ( è di proprietà della nonna, persona estranea al reato!!!!!):

zippi ha detto...

grazie Cartesio...
domanda..avendo io una assicurazione full-kasko , questa non è che per caso puo' coprire la confisca del veicolo ??

cartesio113 ha detto...

Per Zippi
Penso proprio di no.
L'assicurazione Kasko copre i danni al proprio veicolo.
Vengono stipulate assicurazioni accessorie per la sospensione e/o revoca della patente. Cmq leggi bene tutte le clausole contrattuali.

Anonimo ha detto...

Domanda per Ilaria.
Nel sequestrato dell'auto ai fini della confisca, il Giudice di Pace non dovrebbe avere potere su questa decisione. Mi spiegheresti meglio come hai fatto a riavere l'auto? E' solo in affidamento o la puoi utilizzare?
Grazie. Massi

Anonimo ha detto...

scusa ma non credi che, suggerendo di vendere la macchina in assenza della notifica di un sequestro preventivo, il conducente-proprietario possa incorrere nel reato di cui all'art. 388 cp quale atto fraudolento o simulato in quanto è in corso un accertamento innanzi all'A.G.?

Unknown ha detto...

X ILARIA

Scusa Ilaria potresti illustrarmi la tua richiesta al Giudice di pace?
Sono nella tua stessa situazione vorrei sapere come comportarmi!
Grazie mille

mattia_rn@msn.com

Anonimo ha detto...

salve, le sarei molto grato se potesse aiutarmi.
Sto cercando di dare una mano a mio fratello che è stato riscontrato positivo al test alcoolemico (superiore a 1,5 g/l), patente ritirata, e sequestro preventivo del veicolo. L'auto è stata prelevata da un carro attrezzi e custodita presso l'autorimessa , per cui ci saranno da pagare i costi della custodia.
A chi occorre presentare la domanda per cambiare il luogo di custodia ?
può essere individuato come custode mio fratello?
come fare per assicurarsi che la domanda venga esaminata in tempi brevi?
grazie per l'attenzione
livio

cartesio113 ha detto...

Caro Livio scusi il ritatrdo per la risposta.
Il veicolo sottoposto a sequestro preventivo può essere affidato in custodia a suo fratello, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni di cui all'art. 186 comma 2 lett c ( ovvero qualora non sia già stato fermato dalle forze dell'Ordine con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l).
Suo fratello può chiedere l'affidamento in custodia alla Procura della Rpubblica presso il Tribunale monocratico del luogo della commessa infrazione.Le ricordo che al momento dell'accertamento dell'infrazione l'auto è stata affidata in giudiziale custodia ad una autorimessa in quanto suo fratello non era persona idonea ai sensi dell'art. 120 c.p.p. ( si trovava in stato di manifesta ubriachezza) e sicuramente non vi era altra persona idonea( cioè non ebbra) e prontamente reperibile, alla quale affidare il veicolo.

eli ha detto...

ciao, volevo chiedere
nel caso in cui sia stato sequestrato il veicolo al conducente in stato di ebbrezza, sicuramente il tasso alcolico era superiore al limite di 1,5?
in secondo luogo: se il sequestro preventivo (321 cpc) è stato disposto dai carabinieri, per impugnare e chiedere il dissequestro devo aspettare la convalida? e qual'è l'organo competente a decidere?il PM del giudice di pace del luogo dell'infrazione?o il tribunale del riesame?
grazie

Anonimo ha detto...

Ciao, il 7 maggio mi è stato contestato l'articolo 186 con tasso 1,4 (entrambe le prove).
Dato che ero in scooter volevo capire se all'atto dell'emissione del decreto penale ci sarà o meno la confisca. Ho letto infatto da qualche parte, che dei ricorsi al gdp (è a lui che va fatto il ricorso vero???), sono andati a buon fine in quanto hanno ritenuto incostituzionale l'articolo che impone la confisca del ciclomotore (perchè se sono in macchina c'è solo se >1.5 e in moto anche per 0.51?). Inoltre il verbale di sequestro recita che sono obligato a prendere in custodia lo scooter dopo 30 gg. Ecco, dal momento che io potrò custodirlo praticamente in strada (è un luogo non di pubblico passaggio ma aaccessibile praticamente a chiunque), cosa succede se nell'attesa del decreto, suppongo almeno un anno, dovessero rubarmelo? Quali sono le mie responsabilità in qualità di custode? Per ultimo, ora l'avvocato ha fatto ricorso al sequestro, se dovessi riprendere patente e scooter prima del decreto, potrò guidarlo?

la mia mail è ziozizzo@hotmail.com

davide ha detto...

caro cartesio, mi servirebbero delle delucidazioni, mi sono affidato ad un avv. con qui vorrebbe impugnare la causa facendo pugno agli scontrini del valore trovatomi quella sera, ovvero dalla macchinetta mod: drager alcotest 7110ar risultavano 4 prove (visto dai numeri progressivi) ma allegati al verbale erano presenti solamente 2 l'uno con l'altro sono stati eseguiti dopo una decina di minuti con esito 1,73 - 1,67(nell'arco di questi minuti avevo fatto i scontrini mancanti) secondo tè sarà un buon pretesto per assolvermi o almeno non levarmi la macchina, inoltre sollevando una critica , mi ritrovo sul verbale le varie frasi che i tutori della legge sanno a memoria alito vinoso ect... è mi sento dire dopo dal tutore (con vari encomi) sposti la vettura , facendomi fare (io ubriaco come da verbale) un'inversione a u su una s.s. dopo avermi accertato il valore,è questa è la cosa che mi fa una rabbia tanto da accorgermi delle ingiustizie dei Ns diritti io avrò sbagliato quella sera ma di certo non mi meritavo tutto ciò, questo episodio mi ha veramente turbato odio lo stato e le sue ingiustizie mi hanno reso pubblicamente un'imbriacone quello che assolutamente non sono, W la costituzione e art 3.

davide ha detto...

grazie

Anonimo ha detto...

buonasera mi e stato imputato l'articolo 186_187 comma1 con il ritiro di patente e il sequestro dell auto ai fini di confisca.il mio tasso alcolemico era 1.89..volevo inanzitutto sapere se effettivamente perdo l'auto di mia proprieta acquistata nuova a rate circa un anno e mezzo fa,poi volevo sapere anche se gli esami che mi hanno fatto in ospedale comprendono anche i giorni prima dell'accaduto..perche so di certo di non aver fumato quando son stato fermato e neanke di avere tutto quel tasso alcolemico addosso visto anche di una festa di compleanno del giorno prima..insomma sono attendibili questi test di sangue e urina?penso che se i carabinieri avevano un apparecchiatura etilometro avevamo messo da subito un risultato istantaneo di quanto avevo effettivamente bevuto---grazie

barby ha detto...

salve cortesio,
volevo avereun suo parere sulla mia situazione.
il 4 luglio hanno fermato mio marito alla guida della nostra macchina nuova di appena 7 mesi, ma sfortunatamente intestata a lui, e' stato sottoposto ad etilometro a cui e' risultato positivo la prima volta (senza scontrino) aveva 1,54 la seconda volta, con scontrino (non firmato) 1,51. ora e' arrivata la notifica e il mio avvocato fara' ricorso al giudice di pace, poi si vedra' al processo, facendo un ricorso basato sul margine d'errore dell' etilometro credo, secondo lri ho qualche possibilita' di riavere la mia auto? io capisco che l'auto e' segnata a mio marito, ma e' anche la mia e di mio figlio che ha 6 anni e ha bisogno di spostarsi per andare a scuola! io lavoro tutti i giorni per estinguere il prestito della macchina che tra l'altro finiro' di pagare tra 5 lunghissimi anni!
mi scuso per lo sfogo, ma questa legge la trovo proprio ingiusta anche perche io avevo una macchina da 20.000 euro, magari viene tolta ad un altra persona che ha un cassone che ne vale 1.000 allora perche io devo allo stato 20.000€ a l'altro 1.000 ma la legge non doveva essere uguale per tutti?
ringrazio e attendo una sua risposta.

barby ha detto...

ops! CARTESIO

Anonimo ha detto...

Gentilissimo, volevo sapere se ho speranze per il mio caso, mi hanno fermato ho soffiato 6 volte ma è sempre venuto errore. Mi hanno tolto 20 punti sequestrato auto e patente dichiarando che mi sono rifiutato di sottopormi al test e mi sono rifiutato di firmare. false entrambe le affermazioni, ho un testimona ma loro era no 4 carabinieri. faccio il rappresentante con partita iva e questa potrebbe essere la fine della mia carriera lavorativa avviata da 9 anni !!! AIUTO

albert ha detto...

Buongiorno a tutti...
Mi hanno consigliato in caso una persona sappia di avere un tasso alcolemico sopra lo 0,5 e nel caso venga fermata per controlli dalle forse dell'ordine, di non presentare la patente (ovviamente dicendo di essersela dimenticata a casa). Così si eviterebbe il ritiro immediato della stessa. E' vera questa cosa?
Grazie in anticipo...
Saluti

Anonimo ha detto...

Salve a tutti, un veicolo con doppio intestatario,non può quindi essere confiscato se il 1 conducente/intestatario viene fermato in stato di ebbrezza, può guidarlo il 2 conducente/intestatario, senza provvedere alla confisca del mezzo?

Anonimo ha detto...

ho patteggiato per la guida in stato di ebbrezza. con la sentenza si dispone il lavoro sostitutivo ai sensi del comma 9-bis.
Problema: il veicolo sequestrato è stato dissequestrato; ma con la sentenza c'è la confisca obbligatoria.
Ora la sentenza non è stata ancora eseguita: posso pensare di usare ancora l'auto in attesa del provvedimento di confisca (e quindi della restituzione dopo aver espletato il lavoro sostitutivo)??

Anonimo ha detto...

ho patteggiato per la guida in stato di ebbrezza. con la sentenza si dispone il lavoro sostitutivo ai sensi del comma 9-bis.
Problema: il veicolo sequestrato è stato dissequestrato; ma con la sentenza c'è la confisca obbligatoria.
Ora la sentenza non è stata ancora eseguita: posso pensare di usare ancora l'auto in attesa del provvedimento di confisca (e quindi della restituzione dopo aver espletato il lavoro sostitutivo)??

Anonimo ha detto...

qualche giorno fa sono stato fermato dai Carabinieri,mi hanno sequestrato l'auto per il mancato pagamento dell'assicurazione e per il rifiuto al test alcolemico!!!come faccio a farmi rilasciare il mezzo in custodia???devo fare una istanza alla procura del tribunale del mio comune???e cosa devo scrivere???aiutatemi vi prego....

gabilu ha detto...

salve!
mi hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. il mio tasso alcolico era di 0.87. io posso vendere la mia macchina?

giuseppe ha detto...

ciao io sono andato fuori strada, e all'attivo dei sbirri mi hanno portato in caserma e fatto test, 2,3 o di più non ricordo bene ora successo nel 2008, praticamente la mia macchina sul libretto era contestata ma quel bastardo del giudice me la confiscata lo stesso. Mi ha risposto che mia zia altra proprietaria del mezzo doveva fare rivalsa su di me. Giuseppe

Anonimo ha detto...

Salve sono Vincenzo 2mesi fa un mio amico minorenne e stato fermato dalla municipale con la mia auto più in stato di ebbrezza. Ha preso due verbali e volevo sapere nel caso non li paga lui li devo pagare io come proprietari del veicolo?

Anonimo ha detto...

vorrei sapere a chi presentare l'istanza di dissequestro se il sequestro preventivo è stato disposto da prefetto e non c'è stata alcuna notifica di decreto penale di condanna...
so che c'è la possibilità di presentare un'istanza prima che venga emesso il suddetto decreto al fine di trasformare la pena in lavori socialmente utili e riottenere la macchina....corrisponde a verità?