Alla data del 30.10.2007 il ricorso era pendente dinanzi alla Sez Prima TER del T.A.R. Lazio ( nr. 5114/2004) in attesa di fissazione di udienza.
Chiunque avesse qualche novità sullo stato del gravame, è pregato di lasciare un commento a questo Blog, così da informare tutti i ricorrenti.
".......premesso che i ricorrenti
-sono in servizio presso il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la qualifica di Agenti di Polizia;
-hanno partecipato al concorso pubblico per 640 posti di Vice Ispettore della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia 23.11.1999 ed, essendone risultati vincitori, sono stati nominati Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato e stanno attualmente frequentando il relativo Corso presso l'Istituto di Nettuno;
-che, ai sensi dell'art. 17 del bando di concorso, sono stati "posti in aspettativa per la durata del Corso con il trattamento economico previsto dagli art. 59 della l. 01.04.1981 nr. 121 e 28 l. 10.10.1986 nr.668";
considerato che i ricorrenti:
- pur, avendo assunto la posizione di allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato, hanno necessariamente conservato la precedente posizione di Agente di Polizia e, in quanto tali, hanno mantenuto il relativo tesserino di identificazione e l'armamento individuale a suo tempo attribuito e possono essere anche attualmente utilizzati in servizio di ordine pubblico in dipendenza della originaria qualifica;
- che, ai sensi della richiamata normativa relativa al trattamento economico da corrispondere, questo consiste nel "trattamento economico più favorevole"e, quindi, nel trattamento economico che sarebbe stato corrisposto nel caso n cui fossero rimasti in attività di servizio;
che, trovandosi ora in una sede (Nettuno) diversa da quella di appartenenza, conservando anche in tale sede una posizione corrispondente a quella originariamente propria, nel relativo trattamento economico corrispondente deve ritenersi compresa anche l'indennità di missione, che sarebbe stata senz'altro corrisposta ove fossero rimasti in attività di servizio e per qualsiasi altra ragione destinati a prestare servizio presso sede diversa da quella di appartenenza ( nonchè tutti gli altri emoplumenti connessi alla propria posizione quali, in particolare, l'indennità di presenza esterna per i servizi svolti al di fuori dell'istituto e i benefici del c.d. premio di produzione);
ritenuto
che tale conclusione trova conferma in una serie di elementi di carattere interpretativo, logico e sistematico e, in particolare:
-ai sensi della circolare del Min. Int. del 23.09.1997, l'indennità di missione viene riconosciuta a tutti i dipendenti in servizio al fine di partecipare alla procedura concorsuale, onde, a maggior ragione, il relativo emolumento deve essere attribuito relativamente al periodo di freequenza del Corso;
ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 18.05.2002 nr. 164, " per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di Corsi addestrativi e formativi il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località previsto dall'art. 1 c3 della legge 26.07.1978 nr. 417, è elevato a 365 giorni": anche se il corso attualmente frequentato dai ricorrenti presenta carattere diverso, rileva nella fattispecie la previsione normativa concernente il trattamento economico "corrispondente" e, quindi, la ricomprensione in questo di un elemento retributivo che, oltre a fare parte di tale trattamento economico, viene in via di principio riconosciuto per la partecipazione a Corsi di formazione ed addestramento da parte di tutti i dipendenti in servizio;
segue.......".
Volevo aggiungere che il Ministero dell'Interno per gli anni della frequenza del corso (Dic. 2003- Giugno 2005) ha pagato, successivamente, ai frequentatori ricorrenti il c.d. premio di produzione. Il pagamento del premio, oltre a quello della missione, era uno dei gravami proposti. In un certo senso il Min. pagando la produzione collettiva, ha fatto un autogol, confermando la tesi sostenuta dai ricorrenti.
2 commenti:
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