giovedì 26 giugno 2008

i cinesi non muoiono mai e vincono sempre alle slot machine



Leggenda metropolitana o realtà?

I cinesi vincono sempre alle slot machine!!!!!!!.....e non muoiono mai......

A quanti di voi è accaduto di entrare in un bar e vedere un cinese giocare alle slot. Pochi minuti e si sente il tintinnio di una montagna di monete che viene catapultata fuori dalla macchina.

E' opinione comune dell'uomo della strada che i cinesi sappiano giocare e soprattutto che abbiano l'intuito di capire quando la slot sta per pagare cifre considerevoli.

Trucchi, matematica o semplicemente fortuna?

Da qualche mese sono in vendita sul Web manuali con trucchi cinesi per vincere alle slot da bar.

Io dubito fortemente che se una persona abbia compreso il trucco dei cinesi (sempre che esista un trucco) sia tanto altruista da divulgarlo! (a pagamento).

E' come se scoprissi l'isola del tesoro e vendessi le coordinate nautiche per raggiungerla!

Una assurdità. Io penso che i cinesi spendano una grande quantità di monetine alle slot.
E colpo dopo colpo, combinazione su combinazione, esce, prima o poi, quella vincente. Se ho speso cento euro e ne vinco cinquanta è sicuramente una vittoria di Pirro.

Non lasciamoci ingannare da trucchi, metodi ed altre diavolerie vincenti.
Semplicemente non esistono!
Le slot non sono fonti di guadagno ma macchine da intrattenimento.
Con le slot non si vince mai e le cifre che si perdono possono diventare considerevoli.

Se volete vincere non resta altro che inserire i vostri soldi nel caro vecchio salvadanaio.
Non promette di quadruplicare il vostro gruzzoletto.
Ma almeno siete sicuri che, quando lo aprirete, vincerete sicuramente e potrete raccontare ai vostri amici di essere dei piccoli Gastone.

permesso di soggiorno e filiazione naturale

Voglio, con un esempio tratto dalla pratica (la realtà supera sempre la fantasia!), spiegarvi come, oggi in Italia, sia facile ottenere un permesso di soggiorno, riconoscendo un figlio naturale.
Tizia, cittadina italiana ( pregiudicata) è sposata con Caio, cittadino italiano, ( pregiudicato). Tizia e Caio navigano in cattive acque e litigano il pranzo con la cena. Si trovano vicini al collasso economico. Tizia non lavora e Caio effettua lavori saltuari. Sempronio è un cittadino extracomunitario con una espulsione da eseguire. Sempronio lavora ed ha qualche risparmio. Tizia rimane incinta da Caio, suo marito. Perchè non approfittare della situazione? Ecco che si accende una lampadina. Tizia riceve 10,000 euro da Sempronio ed entrambi riconoscono il bambino nato da Tizia. Tizia guadagna una notevole cifra e Sempronio ottiene la revoca dell'espulsione, in quanto PADRE di cittadino Italiano ( il bambino nato da Tizia è cittadino italiano) ed un permesso di soggiorno. Tutti vivono felici e contenti dopo avere violato la legge.
Come è possibile arrivare a tale grottesca situazione?
Se il figlio nato dal matrimonio tra Tizia e Caio fosse considerato dalla Legge figlio LEGITTIMO, Sempronio non potrebbe riconoscerlo naturalmente. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la presunzione di paternità di Caio non opera automaticamente per il semplice fatto che Tizia abbia avuto un figlio in un momento tale da far presumere il concepimento durante il matrimonio, ma occorre anche che la nascita sia stata denunciata all'Ufficio dello Stato Civile come nascita da unione legittima. Se invece la nascita non viene denunciata, o il figlio viene iscritto sotto falsi nomi, o come nato da madre ignota, o come nel nostro caso pratico, come figlio naturale della madre, la presunzione di paternità del marito non opera.
Quindi la presunzione di paternità del marito non opera automaticamente per effetto della nascita e l'iscrizione del figlio come figlio naturale non costituisce alterazione di stato; non vi è l'onere di esercitare l'azione giudiziaria di disconoscimento della paternità ed è subito possibile e valido il riconoscimento da parte del padre naturale ( nel nostro caso Sempronio).

mercoledì 11 giugno 2008

vietato affittare immobili agli stranieri irregolari


Il Decreto Legge 23.05.08 nr. 92 recante Misure Urgenti in materia di sicurezza pubblica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del del 26.05.08 ed entrato in vigore il 27 Maggio, prevede all'art. 5 modifiche al Decreto Leg.vo 286/98, mediante l'introduzione all'art.12 del Testo Unico sull'immigrazione di un comma 5 bis.

"Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilita' ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione erepressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.".



Ictu oculi si evince che la norma si applica solo alle cessioni a titolo oneroso di immobili a cittadini STRANIERI irregolarmente soggiornanti in Italia e non ai cittadini comunitari irregolarmente soggiornanti.

Pertanto il proprietario di un immobile che cede in locazione la casa ad un cittadino rumeno che dimora in Italia da oltre tre mesi senza avere richiesto la residenza anagrafica ( irregolarmente soggiornante) non commette tale reato. Cio' si evince oltre che dalla lettera del comma 5 ( cittadino STRANIERO) anche da una interpretazione sistematica del Decreto Legge. Infatti, il Legislatore, ove, ha voluto riferirsi sia agli stranieri che ai cittadini comunitari, ha usato il termine SOGGETTO (così in tema dell'introduzione dell'aggravante comune di cui all'art. 61 nr. 11 bis Codice Penale : se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale).

Ciò premesso, la norma si applica solo alle cessioni a titolo oneroso che decorrono dal 27 Maggio 2008 e non a quelle antecedenti ( Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato).

Il reato punisce poi solo la cessione a titolo oneroso di un IMMOBILE e non DI UNA PARTE DI ESSO. Restano, quindi, fuori dalla sanzione penale tutti i casi di subaffitto dell'immobile. Se ad esempio un ecuadoriano in regola subaffitta ad un connazionale irregolare una stanza dell'immobile che ha locato, non commette tale reato. Se però lo stesso ecuadoriano locatario subaffitta l'intero immobile, commette tale reato ( non si tratta di un reato proprio del proprietario, potendo essere commesso da CHIUNQUE e , quindi, anche dal locatario).

La norma punisce solo le cessioni a titolo oneroso. Sono legittimi i comodati, le donazioni ( per le vendite occorre fare un discorso a parte). La ratio della norma va ravvisata nell'intenzione del legislatore di punire i proprietari o, comunque chi abbia la disponibilità dell'immobile, che lucrano sulla condizione di irregolarità del locatario.

Per le vendite di immobili a stranieri irregolari voglio riportare quanto giustamente scritto da un notaio.

" Questa norma è stata subito enfatizzata come uno degli elementi portanti del nuovo corso governativo e della sua volontà di fare terra bruciata ai clandestini, tanto da arrivare addirittura alla confisca dell'appartamento oggetto di questo nuovo reato che potremmo chiamare "locazione ad irregolare". Leggendo il testo del decreto, ci si rende però conto che le cose sono molto più complicate di come i giornali le hanno dipinte.
Continuando infatti in una pratica alla quale il legislatore ci ha abituato negli ultimi anni, il testo del decreto legge sembra scritto da persone con scarsa dimestichezza di termini giuridici. In primo luogo, nonostante la questione sia stata presentata come "divieto di affittare le case ai clandestini", la norma, per come è scritta, non sembra riguardare tanto le locazioni, quanto le compravendite (ma non - curiosamente - le donazioni). È con la vendita (e i contratti ad essa assimilati) che infatti si cede a titolo oneroso un immobile, mentre con la locazione se ne cede solo il godimento.
La questione non è fine a sè stessa e non riguarda solo gli esteti del diritto (ammesso che ce ne siano), ma poichè stiamo parlando di un'ipotesi di reato, l'interpretazione della legge dovrebbe essere restrittiva. Diciamo tuttavia, per amor di patria, che il più contiene comunque il meno ed ammettiamo che la nuova normativa attenga sia alle locazioni che alle compravendite. Trattandosi anche di vendite, entrano in scena i notai.
Ora, in base all'art. 27 della legge notarile
"Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto."
senonchè, in base all'art. 28 della stessa legge,
"Il notaro non può ricevere o autenticare atti: se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico"
È evidente che l'acquisto da parte di uno straniero "non regolarmente soggiornante", così come ora configurato, diventa un atto contrario all'ordine pubblico ed il notaio deve rifiuatarsi di predisporre gli atti relativi e, probabilmente, anche denunciare il fatto alla polizia. In sostanza, secondo la nuova legge, i notai diventano uno dei filtri alla presenza dei clandestini sul suolo patrio, dovendosi rifiutare di stipulare gli atti di acquisto da parte di stranieri non regolarmente soggiornanti, pena la sospensione dall'attività da sei mesi ad un anno, oltre al rischio di vedersi contestare la complicità nel reato.
Sino ad oggi, per la stipula di un atto di compravendita con uno straniero extra-comunitario (non per i comunitari che sono equiparati agli italiani) le uniche questioni da porsi erano:
a) c'è il permesso di soggiorno?
b) se non c'è il permesso di soggiorno c'è la condizione di reciprocità?
Verificata una delle due condizioni l'atto si stipulava.
La condizione di reciprocità, per chi non ha infarinatura di diritto, è prevista dall'art. 16 delle preleggi al codice civile, per il quale
"Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali"
Detto in termini pratici, se un italiano può comprare casa in un determinato paese, allora anche il cittadino di quel paese può farlo in Italia. Oggi, invece, in base al nuovo DL, per non finire complici di un reato, occorre verificare se lo straniero (presumo solo extra-comunitario, anche se il DL non lo dice) sia o meno "regolarmente soggiornante in Italia". Mai frase fu più evanescente.
Con quali poteri il notaio o il locatore verificano che lo straniero è regolarmente soggiornante? Come possono materialmente saperlo? Anche perchè non dobbiamo dimenticare una considerazione di carattere generale: da quando in qua, per acquistare o prendere in locazione un immobile occorre soggiornare nella nazione dove si procede all'acquisto o dove si prende in locazione il bene? Come a tutti ovvio, ricordo infatti che è possibile comprare un bene anche solo per puro scopo di investimento, senza che magari in quell'appartamento il proprietario ci metta mai piede o che si prenda in locazione un appartamento che magari sarà occupato solo saltuariamente e per brevi periodi.
Ora, alla luce del DL anti-clandestini, i casi sono due:
A) in Italia è cambiata la normativa e quindi lo straniero può comprare un'abitazione o prenderla in locazione solo se ha il permesso di soggiorno, ergo sono vietati tutti gli altri casi di acquisto e/locazione e di conseguenza non esiste più il principio di reciprocità (il ché mi pare aberrante);
B) la norma è di assai difficile attuazione (come mi pare probabile).
Facciamo due casi concreti. Entra nello studio del notaio Nicola Nicolai di Bari il segretario del sultano dell'Oman (cittadino extracomunitario), residente in Oman e privo di qualsiasi domicilio ufficiale in Italia, il quale chiede di procedere all'acquisto di alcuni trulli in Valle d'Itria. L'amministratore delegato della IBM - cittadino USA, privo di domicilio in Italia - vuole acquistare un casale nel Chianti. Che si fa? Questi atti si stipulano oppure no? E se si stipulano questi atti, si può stipulare l'atto col quale Alì ben Mabruk, cittadino marocchino, privo di qualsiasi domicilio in Italia, vuol comprarsi due vani in un casermone di periferia? A meno che non si voglia trasformare i notai ed i cittadini che vendono o locano case in ausiliari di PS, la verifica della irregolarità del soggiorno è, per un comune cittadino o un professionista, di assai difficile attuazione.
Per la legge italiana, infatti, il cittadino straniero che entra in Italia deve presentare all'autorità di pubblica sicurezza la "dichiarazione di presenza" entro 8 giorni dal suo ingresso, quindi teoricamente, può sempre dire al notaio o al locatore di essere appena arrivato da noi e, di conseguenza, di non essere irregolarmente soggiornante e ciò ammesso e non concesso che il notaio e il venditore o il locatore abbiano tale potere e capacità di verifica.
Tra l'altro, poiché stiamo parlando di reati, non dimentichiamoci che perchè ci sia reato occorre il dolo, occorre cioè che chi vende o dà in locazione l'immobile sia cosciente della condizione di irregolarità dello straniero e volontariamente proceda alla vendita o alla locazione. Insomma il nuovo reato mi pare di difficile punibilità: prevedo molto lavoro per i PM, ma anche molte assoluzioni.
Un classico caso di montagna che rischia di partorire un topolino, ma che in compenso renderà più complicato il lavoro dei notai (il che può interessare a pochi) e molto più rigido il mercato degli affitti, perchè nel dubbio molti smetteranno semplicemente di affittare agli stranieri (il che dovrebbe interessare a molti). "

mercoledì 4 giugno 2008

Vietata la vendita ambulante di bevande alcoliche

L'art. 87 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza vieta la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La violazione di tale didposizione è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 ad euro 3098,00. ( art 17 bis T.U.L.P.S. in relazione all'art.30 cmma 5 D. L.vo 114/98).
Il pagamento in misua ridotta è di euro 1032,00 (doppio del minimo).

E' dunque vietato in modo assoluto esercitare l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche ( in un posteggio od in forma itinerante) ponendo in vendita bevande alcoliche.

E' prevista la sanzione accesssoria della sospensione dell'attività ( sempre che il trasgressore sia titolare di attività soggetta ad autorizzazione). Qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazzione ( un privato vende in forma ambulante bevande alcoliche in occasione di una festa cittadina), il Pubblico Ufficiale che ha proceduto all'accertamento della violazione, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, al Questore.

vietato dare da bere alcolici agli ubriachi



L'articolo 691 del Codice Penale recita: "Chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio".

Giova subito precisare che la competenza per tale reato è passata al Giudice di Pace. La pena dell'arresto è stata sostituita dalla pena pecuniaria dell'ammenda da euro 516,00 ad euro 2.582,00 o dalla permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni ovvero dalla pena del lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi.

Si tratta di una norma che mira a prevenire l'alcoolismo ed i delitti commessi in stato di ubriachezza. La norma non vieta il bere sano ma l'insano bere.

Qualora il reato sia commesso dall'esercente un'osteria od un altro pubblico spaccio di cibi o bevande ( bar, ristoranti etc.), la condanna importa la sopensione dall'esercizio.

E’ importante sottolineare che, in conseguenza alla condanna per il reato previsto dall'art. 691, ai sensi dell’art. 4, 2° comma, lett. c) della legge 25.8.1991, n. 287, si ha la revoca dell’iscrizione al REC (condizione essenziale per avere l’autorizzazione amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande), e che, ai sensi dell’art. 92 TULPS, non è possibile il rilascio di una licenza di polizia.

lunedì 26 maggio 2008

con il FUOCO non si scherza


Oggi voglio parlarvi di ESTINTORI e delle rigorose prescrizioni della Norma UNI 9994:2003 relativa ai criteri di sorveglianza, controllo, revisione e collaudo degli estintori d'incendio. Molti esercizi commerciali violano tale norma e diventano luoghi insicuri mettendo a rischio l'incolumità dei dipendenti e dei clienti. Il controllo sul rispetto della normativa è affidato alla Squadra di Polizia Giudiziaria del Corpo dei Vigili del Fuoco.


La norma individua quattro fasi.


SORVEGLIANZA

Consiste nel verificare che l'estintore sia disponibile, libero da qualsiasi ostacolo e presumibilmente in condizioni di operare.In particolare bisogna accertare che:

- l'estintore sia presente e segnalato da apposito cartello;

- l'estintore sia chiaramente visibile ed utilizzabile immediatamente con l'accesso allo stesso libero da ostacoli;

- l'estintore non sia stato manomesso specie il dispositivo di sicurezza;

- l'esistenza di una etichetta leggibile ed integra;
- la presenza e la corretta compilazione del cartellino di manutenzione;

- la regolarità di segnalazione del manometro di pressione ove presente;

- la mancanza visibile di anomalie quali corrosioni, perdite, ugelli ostruiti, incrinature di flessibili.


CONTROLLO

Consiste nel verificare con frequenza semestrale l'efficienza dell'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti fasi:

- tutte le fasi della Sorveglianza;

- controllo dell'integrità della carica mediante pesata o misura della pressione interna con indicatore dipressione/manometro indipendente;

- controllo generale su parti rilevanti dell'estintore.


REVISIONE

Consiste con prefissata frequenza nel verificare e quindi rendere perfettamente efficiente l'estintore mediante l'esecuzione delle seguenti fasi:

- tutte le fasi della Sorveglianza e del Controllo;

- verifica della conformità al prototipo omologato per quanto attiene alle iscrizioni e all'idoneità degli eventuali ricambi;

- sostituzione dell'agente estinguente;

- esame interno dell'apparecchio;

- esame e controllo funzionale di tutte le sue parti;

- controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario e dell'agente estinguente;

- controllo dell'assale e delle ruote per gli estintori carrellati;

- taratura e/o sostituzione dei dispositivi di sicurezza;

- eventuale ripristino delle protezioni superficiali;

- montaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.


Tipologia Estintore
Frequenza massima per la revisione (mesi)

Polvere
36
Acqua o schiuma
18
Anidride carbonica CO2
60
Idrocarburi alogenati
72


COLLAUDO

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare la stabilità del recipiente con le frequenze sotto riportate:

Serbatoio o Estintore
Prova idrostatica a 3.5 Mpa per 1 minuto ogni 6 anni
bombole co2/azoto <> lt.5
Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni
Serbatoio collaudato I.S.P.E.S.L(a CO2o diametro >60cm)
Ricollaudo I.S.P.E.S.L. ogni 5 anni


Le fasi di Controllo, Revisione e Collaudo sono di pertinenza di personale esperto.

L'utente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza degli estintori anche esistendo un servizio di manutenzione periodica affidato a società esterna specializzata, deve pertanto provvedere allo svolgimento costante delle operazioni proprie della fase di Sorveglianza.

L'utente deve inoltre tenere un apposito registro, firmato dai responsabili dove annotare costantemente tutte le operazioni.

mercoledì 21 maggio 2008

orologio windows xp: personalizzarlo con una scritta

Andate su START-ESEGUI. Scrivete REGEDIT e premete OK.
Siete entrati nel registro di sistema di Windows.
Adesso seguite il seguente percorso:
HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/International.
Adesso cliccate sulle seguenti stringhe che si trovano sulla destra dello schermo:
s1159 e s2359
Nel campo "dati valore" scrivete ciò che volete che appaia vicino all'orologio di Windows (es. ITALIA).
Cliccate inoltre sulla stringa "sTimeFormat" ed inserite nel campo dati valore "HH.tt.mm"
Riavviate il computer ed il gioco è fatto!
La scritta ITALIA sarà accanto al vostro orologio.