mercoledì 29 agosto 2007

rientri nei Paesi extraue con la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dalle Poste Italiane.

Fino alla fine di ottobre chi è in attesa del rinnovo del suo permesso di soggiorno potrà programmare un viaggio tra l'Italia e il suo Paese d'origine con più facilità, senza più preoccuparsi, come succedeva in passato, che il volo di andata o ritorno non faccia scali in altri Paesi europei. La novità, illustrata il 7 agosto dal Viminale, arriva dopo le pressioni fatte dall'Italia alla Commissione europea perché anche nel resto d'Europa fosse riconosciuto il valore della ricevuta della domanda di rinnovo. Il risultato è una facilitazione temporanea, che permetterà fino al 30 ottobre di transitare in tutti gli aeroporti dell'Ue portando con sè il passaporto, la ricevuta rilasciata da Poste Italiane e il permesso scaduto. Francia, Spagna e Malta hanno fatto un passo in più, dando a chi attende il rinnovo in Italia anche la possibilità di passare nei loro porti , e questo avvantaggerà chi torna a casa via nave, utilizzando linee che hanno scali e cambi nei porti di questi Paesi mediterranei. Il diritto di transito non è stato invece riconosciuto per i collegamenti stradali o ferroviari e quindi, ad esempio, ai cittadini ucraini che vogliono tornare a casa non rimarrà che trovare un biglietto aereo. Le novità riguardano solo chi attende il rinnovo. Chi ha chiesto il permesso per la prima volta dopo essere entrato in Italia per lavoro o per un ricongiungimento familiare dovrà rispettare regole più rigide: uscita e reingresso in Italia dallo stesso valico di frontiera e viaggio che non preveda il transito in altri Paesi Schengen. Bisognerà inoltre portare con sé il passaporto col visto dal quale si deduce il motivo del soggiorno in Italia e la ricevuta dell'ufficio postale, che verranno timbrati dalla polizia sia all'uscita che al reingresso in Italia

giovedì 2 agosto 2007

ausiliari del traffico e multe

Cassazione: gli ausiliari del traffico possono solo fare multe per divieto di sosta.
La Corte di Cassazione (Sent. n. 18186/2006) ha stabilito che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare solo le violazioni a norme del codice della strada in materia di sosta.
Gli ermellini hanno precisato che, seppur vero, che il legislatore ha stabilito che "determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della P.A., in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani", detto potere deve essere limitato alle sole violazioni del Codice della Strada inerenti la sosta dei veicoli. La Corte ha poi precisato che per le altre violazioni, come ad esempio, la circolazione di auto private in corsie riservate ai mezzi pubblici, "l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all'art. 17, co. 132, della cit. legge n. 127 del 1997".
Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso di un automobilista, il quale era stato multato per aver circolato su una corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.

sabato 28 luglio 2007

un sms per conoscere se un'auto od una moto risulta rubata

Un sms per sapere se l’auto o la mot è rubata


E' partito a fine novembre un innovativo servizio della Polizia di Stato: permette di sapere, con un semplice SMS, se una macchina risulta rubata o meno. Il servizio era già presente online sul sito della Polizia di Stato ma l'implementazione via SMS permette un maggior e più immediato utilizzo.
Con un solo SMS quindi, si può sapere se per una moto o auto sospetta è stata effettuata una denuncia. Può essere utilissimo durante i non rari ritrovamenti di auto abbandonate nelle campagne. C’è però da tener presente che i dati non sono caricati sull’archivio così consultabile in tempo reale ma con un lieve ritardo. Pertanto una risposta negativa non esclude in modo assoluto che il veicolo risulti rubato.
In pratica come fare:
Digitate la lettera T sul display del vostro telefonino poi uno spazio vuoto e il numero di targa dell’automobile o della moto sospetta.
Esempio: T RM1H0123
Inviate il messaggio al numero +39 320 3885858 e aspettare. Poco dopo arriverà un messaggio che ha come mittente "Mininterno" con le informazioni che interessano. Se il mezzo non risulta segnalato (almeno fino al periodo indicato) dalle forze di polizia arriverà un SMS con il seguente testo:
La targa richiesta non risulta nell'archivio dei veicoli rubati Se invece per la macchina, o moto che sia, è stata fatta una denuncia di furto arriverà un messaggio come questo: (NB: dati di fantasia):
Trovato: FURTO Targa: RM1H0123 telaio: NON PRESENTE modello: AUTOBIANCHI Y10 AUTOVETTURA Denuncia: 09/05/1998 c/o Commissariato Salario Parioli - Roma dati al: 11/12/2003In questo caso se si desiderano ulteriori informazioni o se si vuole segnalare un'auto sospetta bisogna rivolgersi al più vicino ufficio di Polizia (113) o dei Carabinieri (112).

venerdì 27 luglio 2007

dare del "frocio a qualcuno" è reato

Secondo gli ermellini dare del frocio a qualcuno costituisce reato."Si ravvisa,infatti, nel termine frocio un chiaro intento di derisione e di scherno espresso in forma graffiante".
Sono banditi dai dizionari italiani, in nome del politically correct, termini quali frocio, checca, pederasta, finocchio e via dicendo...
Ma serve a qualcosa schierarsi a favore degli omosessuali semplicemente sostituendo i termini sopradescritti con il neutrale GAY( parola quest'ultima riesumata dal gergo criminale inglese settecentesco, dove indicava chi si prostituisce e vive di espedienti)?

incendio boschivo: figura autonoma di reato

L'art.423 bis del Codice Penale punisce con la reclusione da quattro a dieci anni "Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui".
Il secondo comma aggiunge che se l'incendio è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal 1° e 2° comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danni su aree protette.
L'ultimo comma dell'art. 423 bis recita, infine, che le pene previste dal 1° e 2° comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

incendio boschivo

INCENDIO BOSCHIVO

Cercate di localizzare l'incendio individuando punti di riferimento precisi e conosciuti (strade, paesi, ecc.), e segnalatelo agli organismi competenti (Corpo Forestale, Protezione civile, Vigili del fuoco).
Se possibile durante la chiamata fornite anche altre notizie, come la dimensione dell'incendio o se c'è vento in zona. Inoltre, qualora sia possibile, comunicate anche il vostro numero di telefono cellulare.
Non parcheggiate lungo le strade che conducono all'incendio e tanto meno sui viottoli adiacenti alla zona incendiata.
Non transitate sulle strade invase dal fumo e in qualunque modo moderate la velocità nei pressi dell'incendio.
Se disponete di riserve idriche mettetele a disposizione delle forze antincendio, o perlomeno indicatene la presenza.

IN CASO D'INCENDIO BOSCHIVO CHIAMATE
Corpo Forestale: 0165 765064
oppure 1515 (numero nazionale per incendi boschivi) e/o in alternativa i singoli Comandi Stazione Forestale della regione
Protezione civile: 800 319 319
Vigili del fuoco: 115

SE VENITE SORPRESI DAL FUOCO IN UNA ZONA BOSCATA

Non sostate o rimanete in luoghi sovrastanti l'incendio oppure nella direzione verso cui soffia il vento.
Individuate rapidamente una via di fuga sicura o un'area dove presumete che il fuoco non possa arrivare e dove vi sia poco fumo. Se non potete allontanarvi dall'incendio rimanete in quest'area. Se vi potete riparare all'interno di una abitazione in muratura, questa garantirà un rifugio sicuro. In qualunque modo dovrete chiudere porte e finestre. Allo stesso modo non abbandonate l'autovettura. Parcheggiatela dove c'è meno vegetazione e rimanete all'interno chiudendo i finestrini e tutte le aperture.
Se siete circondati dalle fiamme e queste sono basse (intorno al mezzo metro) portatevi all'interno della zona già bruciata, rimanendo dove non ci sono più fiamme e c'è meno fumo.
Se siete circondati da fiamme alte, stendetevi a terra nelle zone dove non c'è vegetazione e tenete un panno davanti alla bocca ed al naso.

il mare è patrimonio di tutti i cittadini e non proprietà esclusiva di pochi.

Da alcuni giorni è guerra aperta tra gestori degli stabilimenti balneari e bagnanti che utilizzano le spiagge private. La materia del contendere riguarda i cinuque metri della battigia, che, per legge, appartiene al demanio pubblico. I bagnanti ( non clienti degli stabilimenti) chiedono di utilizzare quei cinque metri ( che sono di tutti) per asciugarsi dopo un tuffo e per lasciare i vestiti. I gestori insorgono adducendo pretestuose ragioni di sicurezza ( la battigia deve restare sgombra da sedie ed ombrelloni e può ospitare solo il trespolo del bagnino e la barca di salvataggio). Come comportarsi per far valere i propri diritti?
Sul sito www.verdi.it potete scaricare il manuale di autodifesa del bagnante, una sorta di Magna Charta dei dirtti del bagnante.